PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, si interpreta nel senso che, fatti salvi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, le tasse sulle concessioni governative non sono dovute per i provvedimenti amministrativi e gli altri atti emessi in favore dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demanio collettivo, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

Art. 2.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2007 e in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.